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Legge 6 maggio 2004, n. 129
"Norme per la disciplina dellaffiliazione commerciale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004
Art. 1.
(Definizioni)
1. Laffiliazione commerciale
(franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due
soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base
al quale una parte concede la disponibilità allaltra, verso
corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale
o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne,
modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how,
brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo laffiliato
in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti
sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
2. Il contratto di affiliazione commerciale
può essere utilizzato in ogni settore di attività economica.
3. Nel contratto di affiliazione commerciale
si intende:
a) per know-how,
un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze
e da prove eseguite dallaffiliante, patrimonio che è segreto,
sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato
come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione
dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente
accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze
indispensabili allaffiliato per luso, per la vendita, la rivendita,
la gestione o lorganizzazione dei beni o servizi contrattuali; per
individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente
esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di
segretezza e di sostanzialità;
b) per
diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche al valore economico
e alla capacità di sviluppo della rete, che laffiliato versa
al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale;
c) per
royalties, una percentuale che laffiliante richiede allaffiliato
commisurata al giro daffari del medesimo o in quota fissa, da versarsi
anche in quote fisse periodiche;
d) per
beni dellaffiliante, i beni prodotti dallaffiliante o secondo
le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dellaffiliante.
Art. 2
(Ambito di applicazione della legge)
1. Le disposizioni relative al contratto
di affiliazione commerciale, come definito allarticolo 1, si applicano
anche al contratto di affiliazione commerciale principale con il quale
unimpresa concede allaltra, giuridicamente ed economicamente
indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il
diritto di sfruttare unaffiliazione commerciale allo scopo di stipulare
accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonché al contratto
con il quale laffiliato, in unarea di sua disponibilità,
allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dellattività
commerciale di cui al comma 1 dellarticolo 1.
Art. 3.
(Forma e contenuto del contratto)
1. Il contratto di affiliazione commerciale
deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.
2. Per la costituzione di una rete
di affiliazione commerciale laffiliante deve aver sperimentato sul
mercato la propria formula commerciale.
3. Qualora il contratto sia a tempo
determinato, laffiliante dovrà comunque garantire allaffiliato
una durata minima sufficiente allammortamento dellinvestimento
e comunque non inferiore a tre anni. È fatta salva lipotesi
di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.
4. Il contratto deve inoltre espressamente
indicare:
a) lammontare
degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che laffiliato
deve sostenere prima dellinizio dellattività;
b) le
modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e leventuale
indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dellaffiliato;
c) lambito
di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati,
sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti
dallaffiliante;
d) la
specifica del know-how fornito dallaffiliante allaffiliato;
e) le
eventuali modalità di riconoscimento dellapporto di know-how
da parte dellaffiliato;
f) le
caratteristiche dei servizi offerti dallaffiliante in termini di
assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
g) le
condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.
Art. 4.
(Obblighi dellaffiliante)
1. Almeno trenta giorni prima della
sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale laffiliante
deve consegnare allaspirante affiliato copia completa del contratto
da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli
per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza,
che comunque dovranno essere citati nel contratto:
a) principali dati
relativi allaffiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa
richiesta dellaspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi
tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso
sia avvenuto da meno di tre anni;
b) lindicazione
dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione
o del deposito, o della licenza concessa allaffiliante dal terzo,
che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione
comprovante luso concreto del marchio;
c) una
sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti lattività
oggetto dellaffiliazione commerciale;
d) una
lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita
diretti dellaffiliante;
e) lindicazione
della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa
ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dellattività
dellaffiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
f) la
descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali,
promossi nei confronti dellaffiliante e che si siano conclusi negli
ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in
esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità,
nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.
2. Negli allegati di cui alle lettere d), e)
ed f) del comma 1 laffiliante può limitarsi a fornire
le informazioni relative alle attività svolte in Italia. Con decreto
del Ministro delle attività produttive, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite
le informazioni che, in relazione a quanto previsto dalla predette lettere
d), e) ed f), dovranno essere fornite dagli affilianti che
in precedenza abbiano operato esclusivamente allestero.
Art. 5.
(Obblighi dellaffiliato)
1. Laffiliato non può
trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo
consenso dellaffiliante, se non per causa di forza maggiore.
2. Laffiliato si impegna ad
osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche
dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al
contenuto dellattività oggetto dellaffiliazione commerciale.
Art. 6.
(Obblighi precontrattuali di comportamento)
1. Laffiliante deve tenere,
in qualsiasi momento, nei confronti dellaspirante affiliato, un comportamento
ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente
fornire, allaspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo
stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto
di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente
riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di
terzi.
2. Laffiliante deve motivare
allaspirante affiliato leventuale mancata comunicazione delle
informazioni e dei dati dallo stesso richiesti.
3. Laspirante affiliato deve
tenere in qualsiasi momento, nei confronti dellaffiliante, un comportamento
improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente
ed in modo esatto e completo, allaffiliante ogni informazione e dato
la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione
del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti
dallaffiliante.
Art. 7.
(Conciliazione)
1. Per le controversie relative ai
contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima
di adire lautorità giudiziaria o ricorrere allarbitrato,
dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha
sede laffiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.
Art. 8.
(Annullamento del contratto)
1. Se una parte ha fornito false informazioni,
laltra parte può chiedere lannullamento del contratto
ai sensi dellarticolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento
del danno, se dovuto.
Art. 9.
(Norme transitorie e finali)
1. Le disposizioni della presente
legge si applicano a tutti i contratti di affiliazione commerciale in corso
nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Gli accordi di affiliazione commerciale
anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge se non stipulati
a norma dellarticolo 3, comma 1, devono essere formalizzati per iscritto
secondo le disposizioni della presente legge entro un anno dalla predetta
data. Entro lo stesso termine devono essere adeguati alle disposizioni
della presente legge i contratti anteriori stipulati per iscritto.
3. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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